Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) promuove, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e di intesa con le regioni, gli interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'articolo 133-bis; in particolare, promuove la costituzione a Milano, a Roma e a Napoli di centri medici per la somministrazione controllata di eroina; l'attività di tali centri è regolata da un apposito regolamento adottato con decreto dello stesso Ministro della salute»;

          b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) sovrintende all'integrazione e al coordinamento del presente testo unico con le disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 125».